A seguito della pubblicazione del Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, il Ministero dell’interno con circolare n. 58 del 30 giugno 2026, ribadisce le finalità per cui, contrariamente a quanto affermato con la Circolare n. 76 del 13.10.2025, l’art. 11, comma 1 del D.L. n. 108/2026, stabilisce che la carta di identità cartacea utilizzata nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, mantiene il suo valore identificativo fino alla scadenza indicata sul documento, per cui non è necessario sostituirla ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.
La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione del 26.06/2026, chiarisce che rimarranno valide fino alla scadenza della carta di identità cartacea le identità digitali già attive alla data del 3 agosto 2026, mentre, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Il comma 2 dello stesso art. 11, dispone che i possessori di una carta di identità cartacea che non siano riusciti a sostituirla con una CIE entro il 3 agosto 2026, potranno utilizzarla anche successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, non solo in tutti i loro rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ma anche qualora si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni servizio con caratteristiche analoghe.
Si evidenzia che in nessun caso il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto p.v..
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Ultimo aggiornamento: 01/07/2026, 12:53