Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025».
VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO E OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti o temporaneamente all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda di controllare ed eventualmente regolarizzare immediatamente la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio consolare competente (si ricorda che per legge i plichi elettorali devono essere spediti quasi un mese prima della data del voto in Italia), utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It.
In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori iscritti all’AIRE possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione della consultazione. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per la consultazione referendaria rispetto alla quale è espressa.
L’OPZIONE deve pervenire all’Ufficio consolare non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione della consultazione, ovvero ENTRO IL GIORNO 24/01/2026.
Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo scaricabile sia dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) sia da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
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Il modulo, compilato, firmato e accompagnato da un documento d’identità, può essere consegnato o inviato al proprio Ufficio consolare di riferimento a mano, per posta, per posta elettronica ordinaria, per posta elettronica certificata [PEC]. I relativi indirizzi sono disponibili sul sito del Consolato di riferimento.
La comunicazione dell’opzione può anche essere scritta su carta semplice; in ogni caso per essere valida deve contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, ed è obbligatorio inviarla insieme a copia di un documento di identità del dichiarante.
La normativa vigente prescrive che sia cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato NON potranno essere ritenute valide.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro la stessa data prevista per l’esercizio dell’opzione.
La Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute per il rientro in Italia in occasione del voto, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO CI SI PUO’ RIVOLGERE AL PROPRIO UFFICIO CONSOLARE DI RIFERIMENTO.
VOTO DEGENTI
Per essere ammessi al voto i degenti in ospedali e in altri luoghi di cura, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (19 marzo 2026), devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell’elettore.
La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto mediante consegna a mano all’Ufficio Elettorale Comunale o inviata tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sillanogiuncugnano.lu.it o via PEC all’indirizzo: comune.sillanogiuncugnano@postacert.toscana.it
Il Comune rilascerà immediatamente ai richiedenti un’attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi di elettori ed invierà, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri Comuni, ai Sindaci di tali altri Comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata l’attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.
L’attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione elettorale varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente del seggio unitamente alla tessera elettorale.
(artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum Costituzionale confermativo ex art. 138 della Costituzione, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza (legge 459/2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al proprio indirizzo estero. Gli elettori dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 20 febbraio 2026 un’apposita dichiarazione di opzione da inviare per posta ordinaria, posta elettronica anche non certificata (protocollo@comune.sillanogiuncugnano.lu.it), oppure fatta pervenire a mano all’ufficio elettorale anche da persona diversa dall’interessato nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza. La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
VOTO DOMICILIARE
Gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” dovranno far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 FEBBRAIO 2026 e lunedì 2 MARZO 2026.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico della competente Azienda Usl Toscana Nord Ovest . Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Distretto USL competente, si allega la seguente documentazione:
